COME FUNZIONA IL FONDO PREVIDENZIALE DEGLI AGROTECNICI
E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
Soggetti obbligati
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza tutti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati iscritti all’Albo che svolgono attività di libera professione indipendentemente dal trattamento fiscale cui vengono assoggettati. Sono pertanto comprese le prestazioni abituali di soggetti titolari di Partita IVA individuale e di studio professionale associato, nonché le prestazioni rese senza titolarità di Partita IVA nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, a condizione che queste siano rese nell’ambito delle competenze professionali dell’Agrotecnico e dell’Agrotecnico laureato.
I soggetti che svolgono contemporaneamente diverse tipologie di attività, sia dipendente che autonomo sono obbligati a versare la contribuzione previdenziale alla Cassa limitatamente alle prestazioni professionali rese in qualità di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato.
Iscrizione alla Cassa
L’iscrizione alla Cassa degli Agrotecnici si effettua mediante l’invio alla speciale Gestione Separata presso la Fondazione ENPAIA dell’apposito modulo di iscrizione.
Contributi dovuti
La contribuzione dovuta alla Cassa di previdenza è distinta in tre frazioni:
– contributo integrativo: è pari al 2% del fatturato (per i soggetti con partita IVA) o dei compensi lordi (per gli altri soggetti); la legge dispone che sia a carico del cliente e pertanto il professionista è tenuto comunque a versarlo;
– contributo soggettivo: il minimo da versare è pari al 10% del reddito di attività professionale, quindi del fatturato al netto dei costi deducibili ai fini fiscali, ovvero delle eventuali detrazioni forfettarie concesse dalla normativa fiscale. Dal 1 gennaio 2009, tuttavia, gli Agrotecnici “previdenti” (se lo desiderano e nel caso vogliano incrementare la propria situazione pensionistica) possono liberamente scegliere aliquote di versamento più alte (e precisamente comprese fra il 12% ed il 26%), sempre con il vantaggio di poter dedurre fiscalmente questi contributi;
– contributo di maternità: serve al finanziamento del fondo di maternità ed è un contributo fisso posto a carico di tutti gli iscritti.
Le singole frazioni contributive hanno impieghi differenziati: ad esempio il contributo soggettivo genera un conto pensionistico individuale che viene incrementato di anno in anno sia dai contributi che vi vengono versati che dagli interessi derivanti dalla gestione dei contributi incassati.
L’accumulazione progressiva di capitali ed interessi genera il cosiddetto montante pensionistico che, al termine della carriera lavorativa dell’iscritto, costituirà la base per l’erogazione della rendita vitalizia.
L’importo lordo annuo della pensione è determinato applicando al montante, in funzione dell’età dell’iscritto all’atto del pensionamento, i coefficienti di conversione determinati dalla legge 335/95.
Contributi minimi
Al fine di un minimo di continuità nell’accumulo dei contributi previdenziali sono previsti dei contributi minimi, che devono essere versati obbligatoriamente dai soggetti iscritti. Oltre al contributo di maternità, che è sempre e comunque un importo fisso, l’importo dei contributi minimi è il seguente:
– contributo integrativo: € 60,00= (equivalente ad un fatturato di euro 3.000,00=);
– contributo soggettivo: € 300,00= (equivalente ad un reddito di euro 3.000,00).
I soggetti che non raggiungono tali livelli di reddito e di fatturato sono comunque obbligati a versare gli importi minimi indicati.
Denunce contributive e versamenti
Gli iscritti sono tenuti a presentare, in base alle risultanze delle dichiarazioni fiscali, una denuncia contributiva nella quale devono essere riportati, oltre ai dati anagrafici, gli elementi di reddito necessari per il calcolo dei contributi previdenziali (fatturato e reddito di attività professionale). La denuncia contributiva deve essere trasmessa alla Cassa sia per la verifica della correttezza dei versamenti effettuati che per la corretta contribuzione degli importi nel conto individuale dell’iscritto.
Prestazioni erogate
La Cassa è tenuta ad erogare le seguenti prestazioni:
– indennità di maternità alle libere professioniste, alle condizioni previste;
– indennità di invalidità a seguito di infortuni gravi;
– reversibilità della rendita vitalizia al coniuge superstite ed ai figli minori o dediti allo studio;
– pensione di vecchiaia (per ottenerla è necessario avere versato almeno 5 anni di contributi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero possedere almeno 40 anni di contributi versati indipendentemente dall’età anagrafica);
è molto importante sottolineare che, in ogni caso, l’iscritto non perde mai quanto è stato versato anche se non sono raggiunti i minimi richiesti.
Deducibilità fiscale
Il contributo soggettivo e quello di maternità sono oneri integralmente deducibili dal reddito complessivo dell’iscritto; pertanto la contribuzione alla Cassa riduce l’importo dell’IRPEF dovuta sui redditi percepiti: questo si traduce in un minor importo di imposte da versare.
Sanzioni
La ritardata comunicazione dei redditi è soggetta ad una sanzione pari al 10%, con un massimo di 50,00 euro, dei contributi dovuti se inviata entro novanta giorni dal termine previsto, oltre tale limite è considerata omessa, con un sanzione pari al 50% del dovuto, con un massimo di 250,00 euro. L’infedele comunicazione è soggetta ad una sanzione pari al 50% del contributo dovuto.
Rendimenti
Da quando la Cassa previdenziale degli Agrotecnici è stata costituita il rendimento annuale della Gestione è sempre stato, in media, superiore al 4%, il che rappresenta un risultato di tutto rilievo, in particolare se paragonato alla bassissima redditività del denaro nello stesso periodo.